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032/2012/CA

Si informa che in data 26 gennaio 2012 le Direzioni Centrali dell’INAIL e dell’INPS hanno congiuntamente diramato una nota (Allegato 1) con la quale - conformemente a quanto già precedentemente precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 16 gennaio 2012 (allegato 2) – è stata esclusa la possibilità di sostituire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con l’autodichiarazione prevista ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2011. 

I chiarimenti riguardano, nello specifico, l’operazione didecertificazione” prevista dalla legge n. 183 del 2011 (legge Stabilità), intesa come sostituzione delle certificazioni emesse dalla Pubblica Amministrazione con le autocertificazioni (DPR n. 445/2000) dei diretti interessati. A tal proposito, si rileva che con la citata legge è stato disposto l’inserimento dell’articolo 44-bis del DPR n. 445 del 2000 ai sensi del quale: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. 

In precedenza, il Ministero del Lavoro aveva già precisato che le novità in materia di “decertificazione” non hanno interessato il DURC, atteso che la previsione di cui all’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC medesimo senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni tecniche effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autocertificazione. 

Di fatto, si legge nella nota INPS-INAIL, la “decertificazione” lascia immutata la disciplina speciale in materia di DURC, fatta eccezione per la parte in cui è offerta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire il DURC da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. 

Tale possibilità, precisa la nota INPS-INAIL, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati, vale a dire nelle ipotesi individuata all’articolo 90, comma 9, del D. Lgs. 81/200 (T.U. Sicurezza). In base a tale norma, infatti, il DURC deve essere trasmesso “all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivitità”; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell’articolo 44-bis del dpr 445/2000, l’amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento la sua autenticità. 

Per le stesse ragioni resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle stazioni appaltanti e delle pubbliche amministrazioni procedenti. E resta, altresì, confermata la fattispecie in cui è consentito all’impresa la presentazione di una dichiarazione in luogo del DURC, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le P.A. e con società in house (art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e articolo 4 della legge n. 106 del 2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell’articolo 71 del dpr n. 445 del 2000, con l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’amministrazione che le riceve. 

Da ultimo, la nota in questione precisa che a partire dal 13 febbraio la richiesta del DURC per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni procedenti: 

  • Appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  • Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
  • Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni. 

Nel rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento sul tema, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 15.02.2012
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